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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e a
quello comunque impiegato nei servizi dell'aviazione civile, che
presta la propria attivita' negli aeroporti, e' dovuta, per le sole
giornate di effettiva presenza nei predetti impianti, un'indennita'
giornaliera di lire 550, in luogo della partecipazione a titolo
gratuito alle mense di servizio di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, al decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e alla legge 7
ottobre 1957, n. 969.
L'indennita' predetta sara' corrisposta dal giorno successivo a
quello in cui sia venuta effettivamente a cessare la partecipazione a
titolo gratuito alle mense di servizio.
L'indennita' stessa non e' cumulabile con il trattamento di
missione.