Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1443 del 20/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1966 n. 3)
Modifica dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Modifica dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 139 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal
seguente:
"Articolo 139. - (Nomina dei membri ordinari). - I membri ordinari
del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sono membri ordinari:
a) il Ragioniere generale dello Stato;
b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei
conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai
rispettivi presidenti;
c) quattordici direttori generali scelti dal Presidente del
Consiglio dei Ministri tra il personale appartenente a Ministeri
diversi;
d) un sostituto avvocato generale dello Stato designato
dall'Avvocato generale;
e) due professori ordinari di Universita' designati dal Ministro
per la pubblica istruzione;
f) venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del
personale.
Alla nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede
mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere
nazionale maggiormente rappresentative.
Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di
trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvedera' d'ufficio.
I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del
secondo comma, permangono in carica tre anni e possono essere
confermati.
Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione
da scegliere tra i membri ordinari di cui alle lettere b) e c)".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO
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