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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio
1960, n. 16, sono estesi ai professori in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge inquadrati nei ruoli speciali
transitori del territorio di Trieste, istituiti dalla legge 13 marzo
1958, n. 248.
Per il passaggio degli insegnanti tecnico pratici e degli
insegnanti d'arte applicata dai predetti ruoli ai posti di ruolo
ordinario si applicano le disposizioni dello articolo 10 della legge
12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato
dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.
I suddetti professori in possesso di abilitazione e gli insegnanti
tecnico pratici e di arte applicata sono collocati nel ruolo
ordinario con decorrenza, agli effetti economici, dal 1 ottobre 1965.