Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 155 del 05/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1965 n. 73)
Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  commi  primo,  secondo  e  quinto dell'articolo 1 della legge 28
luglio  1960,  n.  778,  che  sostituisce l'articolo 1 della legge 14
luglio  1957,  n.  594, sono rispettivamente e nell'ordine sostituiti
dai seguenti:
  "Le  pubbliche  Amministrazioni,  gli enti pubblici e le aziende di
Stato,  anche  in  deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio
1948,  n.  61  e  all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n.
262,  nonche'  alle  disposizioni  ministeriali  che fanno divieto di
assunzione  di  personale,  sono tenuti ad assumere per ogni ufficio,
sede,  stabilimento  alla  sola condizione che questi siano dotati di
centralino  telefonico,  un privo della vista abilitato alle funzioni
di centralinista telefonico.
  Gli  aventi  diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino
all'eta'  di  50  anni, e, sempreche' siano in possesso dei requisiti
richiesti  dalle  vigenti  disposizioni  per l'assunzione ai pubblici
impieghi,  debbono  essere inquadrati direttamente nei posti iniziali
del  personale  impiegatizio  della  carriera esecutiva o di carriera
equipollente,  indipendentemente dall'esistenza in organico del posto
di centralinista telefonico o telefonista.
  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  legge,  si  intendono
centralini   telefonici  quelli  installati  presso  uffici,  sedi  e
stabilimenti,  che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento.
Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e
i  centralini  dell'Azienda  telefonica  di  Stato  e  delle Societa'
concessionarie  destinati  alla esclusiva ed indiscriminata fornitura
al  pubblico  di  un  servizio  telefonico  immediato, continuativo e
incondizionato;    2)   i   centralini   affidati   per   l'esercizio
all'Amministrazione  della pubblica sicurezza o comunque destinati ai
servizi  di  polizia;  3)  i  centralini telefonici dei servizi della
Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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