Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 155 del 05/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1965 n. 73)
Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.
Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I commi primo, secondo e quinto dell'articolo 1 della legge 28
luglio 1960, n. 778, che sostituisce l'articolo 1 della legge 14
luglio 1957, n. 594, sono rispettivamente e nell'ordine sostituiti
dai seguenti:
"Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di
Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio
1948, n. 61 e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n.
262, nonche' alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di
assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio,
sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di
centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni
di centralinista telefonico.
Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino
all'eta' di 50 anni, e, sempreche' siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici
impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali
del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera
equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto
di centralinista telefonico o telefonista.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono
centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e
stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento.
Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e
i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Societa'
concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura
al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e
incondizionato; 2) i centralini affidati per l'esercizio
all'Amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai
servizi di polizia; 3) i centralini telefonici dei servizi della
Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
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