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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare del contributo dello Stato, fissato provvisoriamente
ai sensi dell'articolo 19, sara' definitivamente stabilito, accertato
il costo effettivo delle opere per le autostrade o tronchi
funzionanti, entrati in esercizio, alle date del 31 dicembre 1961,
1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 o successivamente per le
autostrade che alla detta scadenza, non fossero ancora entrate in
servizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello, Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - PIERACCINI
- COLOMBO - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE