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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' fatto obbligo alle banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in
genere ai pubblici ufficiali che intervengono in operazioni che
comunque comportino investimenti di capitali esteri in Italia, di
comunicare allo Ufficio italiano dei cambi le modalita' di tali
operazioni, entro sessanta giorni dalla conclusione, specificando la
valuta ceduta ed il relativo ammontare.
La societa' ed in genere le imprese che svolgono la propria
attivita' nel territorio dello Stato sono tenute a comunicare
all'Ufficio anzidetto le alienazioni di titoli azionari o di quote di
partecipazioni a favore di stranieri o di cittadini italiani
residenti all'estero, entro sessanta giorni dalle alienazioni
medesime.
Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo si
provvede ai sensi dei regi decreti-legge 12 maggio 1938, n. 794, e 5
dicembre 1938, n. 1928, e successive modificazioni.