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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 1967, salvo quanto e' stabilito nel successivo
art. 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di
lire 20.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000;
nonche' alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa
di lire 2.000:
a) le trasformazioni di societa' regolarmente costituite alla
data di entrata in vigore della presente legge in societa' di diverso
tipo;
b) le fusioni di societa' di qualunque tipo, anche quelle in
forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di
una societa' nuova, sia mediante l'incorporazione di una o piu'
societa' in altra gia' esistente;
c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anziche'
mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre
societa' esistenti o da costituire;
d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare
le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purche'
siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative
deliberazioni e siano di importo non superiore al maggior patrimonio
netto risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali
redatte ai fini delle dette fusioni o concentrazioni.
I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui
al presente articolo saranno forfettariamente precetti in lire
10.000.
Alle operazioni previste nel primo comma del presente articolo non
si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5
marzo 1963, n. 246.