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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 217 del 29/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1965 n. 87)
Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare.
Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione dei
programmi della Gestione case per lavoratori, ai sensi della legge 14
febbraio 1963, n. 60, e degli altri enti di cui all'articolo 10 della
legge 18 aprile 1962, n. 167, sono acquisite, anche mediante
esproprio, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di
alloggi a carattere economico e popolare dei piani di cui alla citata
legge 18 aprile 1962, n. 167, anche se questi siano stati soltanto
adottati con delibera del Consiglio comunale, approvata dalla
autorita' tutoria.
Per lo stesso periodo di tre anni, nei Comuni non obbligati alla
formazione del piano per l'edilizia economica e popolare e che non si
siano avvalsi della facolta' prevista dall'articolo 1 della legge 18
aprile 1962, n. 167, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti
suindicati sono autorizzati ad acquisire aree, anche mediante
esproprio, per l'attuazione dei suddetti programmi, mia sempre
nell'ambito delle zone residenziali previste dai piani regolatori o
dai programmi di fabbricazione, ancorche' solo adottati.
Ove i piani di cui ai precedenti commi non vengano approvati dai
competenti organi e, se approvati, non comprendano nelle zone
destinate alla costruzione degli alloggi a carattere economico e
popolare le aree acquisite dalla Gestione case per lavoratori e dagli
altri enti sopra indicati o divengano comunque inoperanti per
qualsiasi motivo, sono fatti salvi gli acquisti effettuati dagli enti
medesimi per l'attuazione dei propri programmi costruttivi.
Sempre per il periodo triennale sopra citato, la Gestione case per
lavoratori e gli altri enti sopra menzionati possono utilizzare per
l'attuazione dei propri programmi edilizi, nel rispetto dei piani
regolatori o dei programmi di fabbricazione in vigore alla data della
utilizzazione, le aree di cui erano gia' proprietari rispettivamente
alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e
della legge 4 novembre 1963, n. 1460.
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