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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di
alloggi popolari finanziati ai sensi delle, leggi 4 marzo 1952, n.
137 e successive modificazioni ed integrazioni, 31 luglio 1954, n.
626 e successive modificazioni ed integrazioni, 9 agosto 1954, n.
640, 1 agosto 1957, n. 687, 28 luglio 1961, n. 705, 27 gennaio 1962,
n. 7, e 23 dicembre 1962, n. 1844, e' autorizzata la spesa di lire 17
miliardi.
La somma di lire 17 miliardi di cui al comma precedente sara'
iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario
1965, e di lire 10 miliardi nel 1966.