Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 220 del 29/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1965 n. 88)
Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1 luglio 1955, n. 638.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della. Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dal  1 gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1
luglio  1955,  n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso
di  godimento  alla predetta data del 1 gennaio 1963, sono maggiorate
delle seguenti misure percentuali:
    40  per  cento,  se  la  pensione  e' maturata anteriormente al 1
gennaio 1948;
    20 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;
    17 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1950;
    13 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952;
    9  per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;
    7  per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1955;
    3  per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958;
    2  per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960.
  Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate
sull'importo  delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui
alla  legge  1  luglio  1955, n. 638, in atto alla data del 1 gennaio
1962.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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