Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 28 del 19/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1965 n. 45)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351,
concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del
latte e del prodotti lattierocaseari, delle carni bovine e del riso,
con le seguenti modificazioni:
all'articolo 6 - ultimo comma - sono aggiunte le seguenti parole:
"essendo gia' stato affidato all'Ente nazionale risi il compito di
corrispondere, attraverso i proventi del diritto di contratto, le
restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964";
dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente articolo 20-bis:
"I benefici previsti dall'articolo 11 della legge 1 dicembre 1948,
n. 1438, sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi
della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di cui al
Titolo Il del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato
con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
L'agevolazione e' limitata ai quantitativi dei contingenti annui
dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre
1957, n. 1226, immessi in consumo nei territori previsti
dall'articolo 1 e dall'articolo 2 - ultimo comma - della legge 1
dicembre 1948, n. 1438.
Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci
gia' immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non e'
stato corrisposto in via definitiva il prelievo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI -
COLOMBO - PIERACCINI
- FERRARI AGGRADI -
MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
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1948
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