Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 28 del 19/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1965 n. 45)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351,
concernente  l'attuazione  del  regime  dei  prelievi nei settori del
latte  e del prodotti lattierocaseari, delle carni bovine e del riso,
con le seguenti modificazioni:
    all'articolo 6 - ultimo comma - sono aggiunte le seguenti parole:
"essendo  gia'  stato  affidato all'Ente nazionale risi il compito di
corrispondere,  attraverso  i  proventi  del diritto di contratto, le
restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964";
    dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente articolo 20-bis:
  "I  benefici previsti dall'articolo 11 della legge 1 dicembre 1948,
n.  1438,  sono  estesi  ai  prelievi stabiliti dai competenti Organi
della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di cui al
Titolo  Il  del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato
con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
  L'agevolazione  e'  limitata  ai quantitativi dei contingenti annui
dei  prodotti  indicati  nella tabella annessa alla legge 11 dicembre
1957,   n.   1226,   immessi   in   consumo  nei  territori  previsti
dall'articolo  1  e  dall'articolo  2  - ultimo comma - della legge 1
dicembre 1948, n. 1438.
  Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci
gia' immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non e'
stato corrisposto in via definitiva il prelievo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 febbraio 1965

                               SARAGAT

                                                  MORO - TREMELLONI -
                                                 COLOMBO - PIERACCINI
                                                  - FERRARI AGGRADI -
                                                           MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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