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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e'
sostituito dal seguente:
"La relazione generale, approvata dal Comitato dei Ministri, viene
allegata alla relazione previsionale e programmatica prevista
dall'articolo 4 della legge 1 marzo 1964, n. 62".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1965
SARAGAT
MORO - PIERACCINI - COLOMBO
- ANDREOTTI - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE