Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 333 del 06/04/1965 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1965 n. 103)
Cedibilità degli stipendi del personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  di  ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dallo
Stato il quale, in base alle speciali disposizioni che lo riguardano,
viene  collocato  a  riposo  di  ufficio  prima  del  compimento  del
sessantacinquesimo  anno  di  eta' ed al quale manchino meno di dieci
anni  per il raggiungimento di tale eta', puo' contrarre, finche' sia
in  attivita'  di  servizio,  prestiti  di importo non superiore alla
cessione  di tante quote mensili dello stipendio cedibile quanti sono
i  mesi mancanti al compimento del 65° anno di eta', considerando per
anno   intero   l'eventuale   frazione  di  anno  necessaria  per  il
raggiungimento della stessa eta'.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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