Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 337 del 29/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1965 n. 104)
Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   competenza   delle   Commissioni   provinciali   della   Cassa
integrazione   guadagni,   stabilita   dagli   articoli  5  e  8  del
decreto-legge  del  Capo  provvisorio  dello Stato 12 agosto 1947, n.
869,  per l'esame delle domande di autorizzazione alla corresponsione
delle  integrazioni  salariali  agli  operai  sospesi  o lavoranti ad
orario  ridotto, e' estesa per il periodo di applicazione della legge
23 giugno 1964, n. 433, anche all'esame delle domande per sospensioni
dal lavoro superiori ad un mese.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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