Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 337 del 29/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1965 n. 104)
Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali.
Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La competenza delle Commissioni provinciali della Cassa
integrazione guadagni, stabilita dagli articoli 5 e 8 del
decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.
869, per l'esame delle domande di autorizzazione alla corresponsione
delle integrazioni salariali agli operai sospesi o lavoranti ad
orario ridotto, e' estesa per il periodo di applicazione della legge
23 giugno 1964, n. 433, anche all'esame delle domande per sospensioni
dal lavoro superiori ad un mese.
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