Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 340 del 30/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1965 n. 104)
Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti.
Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono soppresse tutte le gestioni non previste da norme legislative
o regolamentari esistenti presso la Amministrazione della pubblica
istruzione nel settore delle antichita' e belle arti e presso gli
Istituti da questa dipendenti.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutte le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate
alla data di pubblicazione della legge medesima, saranno versate in
Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata.
Del pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le
somme pertinenti alle stesse gestioni, conseguite dopo la data di
pubblicazione della presente legge.
Per le gestioni speciali previste da norme legislative o
regolamentari, il Governo provvedera', nei termini di cui
all'articolo 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, n. 310. Di
tali gestioni deve essere data giustificazione mediante la
presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 741 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
