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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 455 del 19/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1965 n. 127)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146,
concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e
l'acquavite di vino, con le seguenti modificazioni.
All'articolo 1, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto al 31 luglio 1965, dalla distillazione di vini
denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali
riconosciuti dalla Amministrazione finanziaria, e' accordato, nella
misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono
di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre
1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio
1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo
dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.
L'abbuono e' accordato a condizione che lo spirito sia depositato
in magazzini fiduciari dai quali potra' essere estratto per un terzo
dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 75
per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di
accantonamento di un anno con l'abbuono dell'85 per cento
dell'imposta, per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due
anni con l'abbuono del 90 per cento dell'imposta".
All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto al 31 luglio 1965 e che abbia i requisiti
previsti dall'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037,
e' accordato nella misura del 90 per cento un abbuono d'imposta
depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni,
nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui
al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 e' subordinato alla
condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato
acquistato dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30
giugno 1965 presso i viticoltori produttori di vino singoli o
associati e ad un prezzo non inferiore a lire 550 per ettogrado
franco ciglio veicolo di trasporto".
"Nessuno abbuono spetta a chi, nel periodo indicato nel comma
precedente, abbia acquistato vino destinato alla distillazione ad un
prezzo inferiore a lire 550 per ettogrado franco ciglio veicolo di
trasporto".
L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
"Al fine di garantire la corresponsione del giusto prezzo, di cui
al precedente articolo 4, con particolare riguardo ai piccoli e medi
produttori singoli od associati, il Ministro per l'agricoltura e le
foreste, con proprio decreto, puo' disporre che gli acquisti siano
effettuati per il tramite di enti o di associazioni agricole all'uopo
indicati.
In tal caso gli abbuoni di cui agli articoli 1 e 2 saranno
maggiorati dell'8 per cento".
All'articolo 6 le parole: "a quello stabilito dal decreto stesso"
sono sostituite con le altre: "a lire 550 per ettogrado franco ciglio
veicolo di trasporto".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"La minore entrata di lire 2.155.788.000 derivante
dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1965,
sara' compensata con le entrate provenienti dalla gestione
d'importazione di oli di semi surplus condotta per conto dello Stato
ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5
ottobre 1962, n. 1431".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI -
PIERRACCINI - COLOMBO
- FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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