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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'Unione generale invalidi civili, con sede in Roma, e'
attribuita personalita' giuridica pubblica. L'Ente assume la
denominazione di "Associazione nazionale mutilati ed invalidi
civili".
L'Associazione e' sottoposta al controllo del Ministero
dell'interno e del Ministero della sanita', per le rispettive
competenze.
Lo statuto, deliberato dall'assemblea generale dei soci, e'
approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con
quello per la sanita'.