Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 574 del 30/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1965 n. 138)
Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  programma  degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949,
n.  589,  per  le  costruzioni ospedaliere e' redatto annualmente dal
Ministero  dei  lavori  pubblici  di  concerto  col  Ministero  della
sanita', sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro e la Cassa per
il Mezzogiorno.
  Nel  programma  di cui al presente articolo sono compresi anche gli
eventuali  interventi  da  eseguirsi  a  carico  della  Cassa  per il
Mezzogiorno.
  Le  Regioni,  ove  costituite, presentano entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge le proposte per gli
interventi da effettuare nei rispettivi territori.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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