Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 590 del 26/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1965 n. 142)
Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli
affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonche' agli altri
lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa,
possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo
di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto - effettuato in epoca
posteriore all'entrata in vigore della presente legge di fondi
rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale
ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente,
la, cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella
occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo, siano
riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano
caratteristiche o suscettivita' per realizzare imprese familiari
efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.
I mutui di cui al primo comma possono essere altresi' concessi ai
proprietari coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative,
il cui nucleo familiare abbia una capacita' lavorativa superiore ad
un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del loro
fondo.
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