Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 60 del 01/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1965 n. 54)
Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso  gli  Istituti  di  cui  alla legge 11 aprile 1953, n. 298 -
Istituto   per   lo   sviluppo   economico   dell'Italia  meridionale
(ISVEIMER),  Istituto  regionale per il finanziamento delle piccole e
medie  imprese in Sicilia (IRFIS) e Credito industriale sardo (CIS) -
sono costituiti fondi di rotazione per il complessivo importo di lire
175.000.000.000.
  Fino  a concorrenza di lire 157.500.000.000 i fondi sono costituiti
nella  misura  di  lire  96.075.000.000, pari al 61 per cento, presso
l'ISVEIMER,  di  lire  45.675.000.000,  pari  al 29 per cento, presso
l'IRFIS  e  di  lire  15 miliardi e 750.000.000 pari al 10 per cento,
presso il CIS.
  Il  residuo  ammontare  di  lire  17  miliardi  e 500.000.000 sara'
ripartito  fra i tre fondi di rotazione, in aliquote anche diverse da
quelle indicate nel comma precedente, con decreto del Ministro per il
tesoro, di concerto col Ministro presidente del Comitato dei ministri
per  il  Mezzogiorno,  sentito  il  Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio.
  La  ripartizione terra' conto delle esigenze di finanziamento delle
iniziative  industriali  nei  diversi  territori in cui operano i tre
Istituti,  in  attuazione  degli  obiettivi  di  sviluppo  coordinato
dell'economia del Mezzogiorno.
  Le  somme  di  cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro come segue:
    lire 17,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;
    lire  17,5  miliardi a valere per il periodo 1 luglio-31 dicembre
1964;
    lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;
    lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;
   lire 29,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;
   lire 27,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968;
    lire 14,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969.
  Ai fondi di rotazione si applicano, in quanto compatibili, le norme
della  legge  12  febbraio  1955, n. 38, e successive modificazioni e
integrazioni,  limitatamente,  per quelle tributarie, alle operazioni
di durata inferiore a tre anni.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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