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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi
Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, in attuazione
del programma economico nazionale e sulla base, anche, dei piani
regionali, approva piani pluriennali per il coordinamento degli
interventi pubblici diretti n promuovere ed agevolare la
localizzazione e la espansione delle attivita' produttive e di quelle
a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo
3 della legge 10 agosto 1950, n. 616, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso
in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale e'
predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione
previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento
dai Ministri per il bilancio e per il tesoro.
I piani pluriennali di coordinamento sano sottoposti agli stessi
aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.
I pianti, predisposti di intera con le Amministrazioni statali e
regionali interessate, sono formulati da un apposito Comitato di
Ministri costituito in seno ai Comitato interministeriale per la
ricostruzione. Il Comitato e' presieduto da un Ministro, nominato per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed e' composto dai
Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione,
per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e
aviazione civile, per l'industria e commercio, per il lavoro e
previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per la sanita',
per il turismo e spettacolo.
Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei
piani pluriennali, i Comitati interministeriali di cui al primo e
terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali.
Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato di qui al
terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica
competenza.
Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare
nei rispettivi territori.
Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla
predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa
consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica,
di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive
modificazioni e integrazioni.
I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le
Amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico
interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad
adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.
Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n.
616, e' soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di
cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in
ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della
Cassa.