Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 772 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 13 luglio 1965 n. 173)
Estensione del beneficio di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ai cancellieri e segretari giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  cancellieri  e segretari giudiziari di prima classe, pervenuti a
tale    qualifica   mediante   scrutinio   per   merito   comparativo
anteriormente  alla  data di entrata in vigore della legge 22 ottobre
1961,  n.  1143,  e  quelli  che  sono  pervenuti  o perverranno alla
qualifica  predetta  mediante  lo  scrutinio  a ruolo aperto previsto
dall'articolo  1  della  legge  medesima,  purche' abbiano conseguito
l'idoneita'  nei  concorsi  per  esame  speciale previsti dal decreto
presidenziale  11  gennaio  1956, numero 4, e dall'articolo 362 dello
statuto,  degli  impiegati  civili dello Stato, approvato con decreto
presidenziale  10  gennaio  1957,  n. 3, possono conseguire la nomina
alla qualifica di cancelliere capo di pretura mediante:
    1) scrutinio per merito comparativo;
    2) concorso per esame.
  Si  applicano  nei confronti del predetto personale le disposizioni
di  cui  all'articolo  177  della  legge  23 ottobre 1960, n. 1196, e
successive modificazioni ed integrazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 giugno 1965

                               SARAGAT

                                               MORO - REALE - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022