Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 785 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1965 n. 175)
Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   provvedere  ai  nuovi  insediamenti  dei  centri  abitati  da
trasferire  ai  sensi  dell'art.  3, sub art. 3 della legge 31 maggio
1964,  n.  357,  il  Ministro per i lavori pubblici, di intesa con le
Amministrazioni  comunali  interessate dispone che siano compilati, a
cura  e  spese  dello  Stato, piani di fabbricazione sulla base delle
indicazioni    derivanti    dagli   studi   dei   piani   urbanistici
comprensoriali di cui all'art. 3, sub art. 3 della legge stessa.
  Detti    piani   debbono   contenere   i   caratteri   generali   e
particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia
dei nuovi insediamenti abitativi ed hanno l'efficacia e la durata dei
piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
  Nei   Comuni   ove   piu'   urgente   si  manifesti  l'opera  della
ricostruzione,  il  Ministro  per i lavori pubblici, di intesa con le
Amministrazioni  comunali interessate, dispone che siano compilati, a
cura  e  spese  dello  Stato,  piani particolareggiati di esecuzione,
sempre  che  detti  Comuni  siano  gia' dotati di un piano regolatore
generale.
  I   piani   di   cui   ai  precedenti  commi  sono  adottati  dalle
Amministrazioni comunali e sono pubblicati nello albo pretorio per il
periodo di quindici giorni.
  Nei   quindici   giorni   successivi   possono   essere  presentate
osservazioni  ed  opposizioni  ai  piani,  sulle  quali si decide col
decreto  del  Ministro  per i lavori pubblici che approva, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani medesimi.
  Detti piani sono attuati con le modalita' previste dal disposto dei
commi 16, 17 e 20 dell'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964,
n.   357,   e   devono   essere   inquadrati  nei  piani  urbanistici
comprensoriali.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022