Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 798 del 05/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1965 n. 177)
Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  entrate  ordinarie  e straordinarie della Cassa di previdenza e
assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:
    1)  tutti  i  beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a
far parte del patrimonio della Cassa;
   2) i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;
   3) i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;
    4)  i  contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui
certificati  delle  cancellerie  commerciali  dei  Tribunali previsti
dall'articolo 4 della presente legge.
    5)  la  percentuale  prevista  dall'articolo  5  della  legge  25
febbraio  1963,  n.  289, che sostituisce l'articolo 24 della legge 8
gennaio 1952, n. 6;
    6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto
dall'articolo   6   della  legge  2-5  febbraio  1963,  n.  289,  che
sostituisce l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
    7)  i  residui  dei  depositi  dei  valori  bollati e delle somme
versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi
11 dicembre 1939, n. 19169, e 7 febbraio 1956, n. 65;
    8)  le  somme  alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a
norma  dell'articolo  7  della  legge  25  febbraio 1963, n. 289, che
sostituisce l'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
    9) i redditi del patrimonio;
   10) il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge;
   11) ogni altra eventuale entrata.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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