Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 798 del 05/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1965 n. 177)
Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali.
Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e
assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:
1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a
far parte del patrimonio della Cassa;
2) i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;
3) i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;
4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui
certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti
dall'articolo 4 della presente legge.
5) la percentuale prevista dall'articolo 5 della legge 25
febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 24 della legge 8
gennaio 1952, n. 6;
6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto
dall'articolo 6 della legge 2-5 febbraio 1963, n. 289, che
sostituisce l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme
versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi
11 dicembre 1939, n. 19169, e 7 febbraio 1956, n. 65;
8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a
norma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che
sostituisce l'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
9) i redditi del patrimonio;
10) il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge;
11) ogni altra eventuale entrata.
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1948
1949
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