Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 808 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1965 n. 179)
Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle forze armate dello Stato perchè residenti in territori considerati inaccessibili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  di  complemento,  gli  ufficiali  della  riserva di
complemento  ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, siano trattenuti o
richiamati  in  servizio  perche'  residenti in territori considerati
inaccessibili,   continuano   nella  posizione  di  trattenuti  o  di
richiamati,  sempre  che  conservino  la  incondizionata idoneita' al
servizio  militare,  fino  al  compimento  del  limite di eta' per il
collocamento in congedo assoluto.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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