Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 809 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1965 n. 179)
Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino al 31 dicembre 1968, presso i reparti di cura, i gabinetti e i
laboratori   degli   stabilimenti  sanitari  militari  dell'Esercito,
qualora   si   renda   indispensabile   il   ricorso   a  prestazioni
specialistiche le prestazioni stesse, in mancanza di ufficiali medici
in  possesso  della  necessaria  specializzazione,  possono essere di
volta in volta affidate a medici civili.
  Per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche di cui al comma
precedente  e' conferito apposito incarico regolato da convenzione di
durata   non   eccedente   l'anno   solare,   approvata  con  decreto
ministeriale,  dalla  quale  devono  risultare  le modalita' tecniche
delle prestazioni e il compenso relativo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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