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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del
decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come
modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri e' autorizzato a disporre, per una volta
tanto, la riammissione in servizio, a domanda, nei limiti delle
vacanze esistenti nei ruoli organici, dei militari di truppa
dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 35° anno di eta'
alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano
ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti
prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa
ammogliati devono avere compiuto il 28° anno di eta' e trovarsi nelle
altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere
l'autorizzazione a contrarre matrimonio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE