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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 812 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1965 n. 180)
Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.
Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti
dall'Arma del genio, i colonnelli del Genio dell'ausiliaria e della
riserva, i generali e i colonnelli dell'ausiliaria e della riserva
del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (categoria edili)
possono essere incaricati, nella posizione di congedo, del collaudo
di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.
Ai predetti ufficiali e' corrisposto, per l'espletamento di ogni
incarico, un numero di regola non superiore ad otto di compensi
unitari nella misura stabilita al successivo articolo 2. Tale numero
e' determinato dal Ministero, su parere del capo del servizio che ha
conferito lo incarico stesso, tenendo conto del tempo impiegato nel
lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi
eseguiti e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e
per gli altri incombenti.
Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un
eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili,
per la quantita' e complessita' delle riserve o per altre cause
accertate, puo' essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale
e su parere del direttore generale del Genio, o del Genio per i
lavori militari della Marina, o del Demanio aeronautico, un numero
maggiore di compensi unitari.
Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano
recarsi fuori del Comune di loro abituale residenza, gli ufficiali
predetti, oltre al trattamento economico di missione previsto per i
pari grado in servizio permanente, hanno diritto ad un compenso
unitario di cui al successivo articolo 2 per ogni giorno o frazione
di giorno trascorsi fuori della residenza abituale strettamente
indispensabili all'espletamento dell'incarico.
Il numero complessivo dei compensi che puo' essere attribuito
mensilmente a ciascun collaudatore non deve superare le sessanta
unita'.
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