Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 814 del 05/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1965 n. 180)
Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica.
Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29
dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla, legge 14
giugno 1.934, n. 1.015, e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, a favore
delle Casse ufficiali rispettivamente dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, e quello previsto dal regio decreto-legge 22 giugno
1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dalla
legge 2 giugno 1936, n. 1226, e dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, a
favore rispettivamente del Fondo previdenza sottufficiali
dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della, Marina e
dell'Aeronautica, sono aumentati dell'uno per cento dello stipendio
annuo lordo, considerato in ragione dell'ottanta per cento a norma
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19.
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