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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo
25 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038, gia' prorogate al 30 giugno
1965 con l'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono
ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966.
La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha
effetto dal 1 aprile 1966.
Per la identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto
stabilito al comma quarto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre
1961, n. 1038, si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25
luglio 1956, n. 869, il luogo della classificazione indicata dal
decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive disposizioni.