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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
I benefici previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 29
luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, a
favore delle nuove imprese artigiane, delle nuove piccole industrie
delle nuove imprese alberghiere e di quelle esercenti impianti di
trasporto, sono concessi, con le stesse modalita' stabilite dalla
suddetta legge, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni
per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse
nell'Italia settentrionale e centrale e comunque non oltre
l'esercizio finanziario 1968.