Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 837 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1965 n. 183)
Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  votazioni per il rinnovo delle cariche di cui allo articolo 13,
lettera  a),  della  legge  25  luglio 1956, n. 860, e al primo comma
dell'articolo  9  della  legge 29 dicembre 1956, n. 1533, hanno luogo
contemporaneamente entro la data del 30 aprile 1966.
  Restano  fermi  i  termini  per  i  relativi adempimenti elettorali
fissati  dall'articolo  9 del decreto del Presidente della Repubblica
23  ottobre  1956,  n.  1202,  e  dall'articolo  20  del  decreto del
Presidente della Repubblica 18, marzo 1957, n. 265.
  La  durata  in  carica  delle  attuali  Commissioni  provinciali  e
regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato,
nonche'  degli attuali organi di amministrazione e di controllo delle
Casse  mutue  provinciali  di  malattia  per  gli  artigiani  e della
relativa  Federazione,  gia'  prorogata con legge 6 dicembre 1964, n.
1320,  fino  al  31  ottobre  1965,  e'  ulteriormente prorogata fino
all'insediamento  dei  nuovi organi provinciali regionali e centrali,
costituiti  a  seguito  delle  elezioni  di  cui  al  primo comma del
presente articolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1965

                               SARAGAT

                                               MORO - LAMI STARNUTI -
                                                           DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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