Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 845 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1965 n. 184)
Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709 sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Tra  il  primo  ed  il secondo comma dell'articolo 75 della legge 3
aprile 1958, n. 460, e' inserito il comma seguente:
  "E',  inoltre, necessario aver riportato le qualifiche indicate nei
successivi  articoli, previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre
1902,  n.  1695,  che resta estesa al Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza.  Qualora  tali  qualifiche  non siano state attribuite per
assenza  dal  servizio determinata da malattia dipendente da causa di
servizio, si fara' riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami ed
agli  scrutini,  all'ultimo o alle ultime qualifiche attribuite o, se
queste  mancano,  al giudizio espresso nei rapporti informativi per i
periodi di servizio prestati" .
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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