Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 846 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1965 n. 184)
Modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per quanto concerne le spese per il trattamento economico e i servizi dell'Ispettorato del lavoro.
Modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per quanto concerne le spese per il trattamento economico e i servizi dell'Ispettorato del lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1955, n. 520, e' sostituito dal seguente:
"Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale
ed a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro,
comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di
cui all'articolo 16 del presente decreto, sara' provveduto:
a) per lire 500.000.000 a carico del bilancio dello Stato;
b) per lire 1.500.000.000 a carico dell'istituto nazionale della
previdenza sociale, a titolo di acconto sul concorso alle spese di
cui alla lettera successiva, da iscriversi in un apposito capitolo
del bilancio dell'entrata e da versarsi alla Tesoreria centrale entro
il primo mese dell'esercizio finanziario;
c) con il concorso alle spese da parte degli istituti di
assicurazione sociale, con le modalita' di cui al comma seguente,
dedotto l'importo versato a titolo di acconto;
d) con il contributo a carico delle imprese industriali ed
agricole soggette all'assicurazione di cui al regio decreto 17 agosto
1935, n. 1765 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, e al
decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1430 e
successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul
lavoro in agricoltura.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
saranno stabiliti di volta in volta per ciascun esercizio la misura
preventiva del contributo di cui alla lettera c), le modalita' ed i
termini del versamento.
I contributi di cui alla lettera d) sono stabiliti:
1) per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore
all'1,1 per cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli
enti di assicurazione per l'assicurazione contro gli infortuni
nell'anno solare precedente cui si riferisce la determinazione del
contributo, qualunque sia l'anno di competenza cui detti premi,
contributi ed accessori si riferiscono;
2) per quanto riguarda gli agricoltori nella quota non superiore
all'1,60 per cento del contributo medio annuo di assicurazione
riscosso dagli enti per l'assicurazione nel quadriennio precedente
l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per
l'Ispettorato.
Detti contributi saranno versati dagli istituti di assicurazione,
per conto degli industriali assicurati, nei termini e modi stabiliti
dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e, per quanto
riguarda i contributi a carico degli agricoltori, saranno da detti
istituti riscossi sotto forma di percentuale in aumento del
contributo di assicurazione.
Gli istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo
di cui alla lettera c) quanto quelli di cui alla lettera d) alla
Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi hanno la loro
sede, richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio
dell'entrata e trasmettendo le relative quietanze originali di
tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne
rilascera' ricevuta e provvedera' alla restituzione delle quietanze
stesse avvenuta l'imputazione delle somme versate ai capitoli dello
stato di previsione.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvedera' a
promuovere l'imputazione delle somme riscosse in appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero.
L'importo preventivo dei contributi di cui alla lettera b) e
successive e' soggetto a conguaglio durante ed alla fine
dell'esercizio in relazione alla erogazione delle spese, Nello stato
di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sara' iscritto nei capitoli della rubrica "Ispettorato del
lavoro" uno stanziamento pari, nel complesso, al contributo dello
Stato di cui alla lettera a), ed all'acconto del concorso di spesa,
dell'istituto nazionale della previdenza sociale di cui alla lettera
b), salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme di cui
alle lettere c) e d) del primo comma versate in Tesoreria dagli
istituti.
Le eventuali eccedenze rispetto alla spesa, risultanti alla fine di
ciascun esercizio, qualunque sia la fonte di contributo da cui
derivano, saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, reiscritte
integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capitoli
della spesa dell'Ispettorato del lavoro. Di tali eccedenze il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale terra' conto per le
ulteriori determinazioni della misura dei contributi, in relazione al
presunto fabbisogno dell'Ispettorato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE -
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
