Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 871 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1965 n. 187)
Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.).
Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.).
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo e' autorizzato, per tutta la durata della II tappa del
periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo
della Comunita' economica europea, e che ha avuto inizi% il 1 gennaio
1962, ad emanare, coi decreti aventi forza, di legge ordinaria e
secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della
Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia
atomica, le norme necessarie:
a) per dare esecuzione alle misure previste dagli articoli 11,
37, 70, 91, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109 e 115 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica del capitolo IX del titolo II
del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia
atomica;
b) per attuare le disposizioni degli articoli 27, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63,
64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 89,
92, 93, 91, 100, 101,102, 117, 118, 119, 120 e 221 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea;
c) per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del
Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica ed
in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunita'
adottate il 2 febbraio 1959, nonche' per stabilire le sanzioni
amministrative e le penalita' per le infrazioni alle norme protettive
per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la
pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un
anno;
d) per assicurare conformemente all'articolo 5 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea ed all'articolo 192 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica,
l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle
direttive e dalle decisioni emessi dagli organi della Comunita'
economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, con
la decorrenza da ciascuno di essi stabiliti.
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