Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 892 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1965 n. 189)
Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sono aggiunti i
seguenti commi:
  "L'Istituto  autonomo case popolari di Messina potra' scegliere per
le  costruzioni  dei  suddetti  alloggi,  previo parere del Consiglio
comunale,  anche  altre  aree  di  sua  proprieta'  ovvero  procedere
all'espropriazione  delle  aree occorrenti, ai sensi dell'articolo 21
della legge 2 luglio 1949, n. 408.
  Gli  alloggi  costruiti,  in  dipendenza della presente legge, sono
destinati  esclusivamente  ad accogliere le famiglie in atto allocate
nelle baracche e nei ricoveri provvisori.
  L'Istituto  autonomo  case  popolari  procedera' contemporaneamente
alla  consegna  dei  nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e
dei ricoveri resi liberi.
  Le  aree  rese  libere  in conseguenza di tali demolizioni dovranno
essere   utilizzate  dall'Istituto  autonomo  case  popolari  per  la
costruzione  di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate
in  altri  ricoveri  provvisori  della  citta',  fino  alla  completa
eliminazione di essi.
  L'assegnazione   viene   effettuata   dalla   Commissione  prevista
dall'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23
maggio 1964, n. 655".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1965

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - TAVIANI
                                                              - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022