Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 893 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1965 n. 189)
Modificazioni ed integrazioni delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei Comuni della Sicilia.
Modificazioni ed integrazioni delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei Comuni della Sicilia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto
1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184,
spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e
nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano
ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne
di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi
citate.
L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i
Comuni, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la
contrattazione dei mutui.
Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui
ai precedenti commi i Comuni riuniti in Consorzio ai quali sia
riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di
un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la
soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro
manutenzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - TAVIANI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
