Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 904 del 21/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1965 n. 190)
Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal
seguente:
  "L'indennita'   di   espropriazione   delle   aree  e'  determinata
dall'Ufficio  tecnico  erariale  nei  modi  previsti dall'articolo 13
della, legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
  L'Ufficio  tecnico  erariale  comunica  al  prefetto  ed al sindaco
l'indennita' fissata.
  In  aggiunta  all'indennita', e' contemporaneamente corrisposta, al
proprietario  espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata
ad  anno  intero  compresi tra la data di approvazione del piano e la
data  del  decreto  di  esproprio,  una  somma  pari  al  2 per cento
dell'importo  medio  degli  indennizzi  o, in mancanza, dei prezzi di
acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per
le  espropriazioni  o  gli  acquisti  effettuati nella zona, ai sensi
della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022