Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 904 del 21/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1965 n. 190)
Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal
seguente:
"L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata
dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13
della, legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco
l'indennita' fissata.
In aggiunta all'indennita', e' contemporaneamente corrisposta, al
proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata
ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la
data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento
dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di
acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per
le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi
della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
