Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 913 del 21/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1965 n. 192 e rettifica 18/05/1966 n. 121)
Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici.
Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre
1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di eta' per
l'ammissione alle scuole e' elevato a 45 anni. Detta elevazione sara'
limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge 29
ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti di cui al comma precedente del
presente articolo sono esonerati dalla frequenza del tirocinio
pratico, fermo restando l'obbligo della frequenza delle lezioni
teoriche.
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