Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 923 del 21/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1965 n. 193)
Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'art. 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  70  del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi
sulla caccia e' cosi' modificato:
  Art.  70. - "Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e
alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve
e'  vietata  la  caccia  e  l'uccellagione  nelle  localita'  in  cui
esercitano la loro funzione.
  Essi  possono  di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o
dai concessionari, a cacciare - nei periodi di apertura - determinate
specie di selvaggina.
  Gli  agenti  di  vigilanza,  di  cui  all'articolo  68 - escluse le
guardie  giurate  volontarie - sono autorizzati alla uccisione e alla
cattura  degli  animali  nocivi in ogni epoca, e a tale scopo possono
portare  il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di
divieto  purche'  siano  muniti,  in  mancanza della normale licenza,
dello speciale porto d'armi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 luglio 1965

                               SARAGAT

                                             MORO - TAVIANI - REALE -
                                             ANDREOTTI - TREMELLONI -
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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