Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 939 del 21/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1965 n. 195)
Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali.
Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti e macchinari
finiti e quanto altro occorrente per la costruzione, modificazione,
trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi
mercantili per la navigazione marittima, nonche' per la costruzione e
riparazione dei relativi macchinari, sono importati in esenzione dai
dazi doganali, dall'imposta, di cui all'articolo 17 della legge 19
giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altra
imposta e sovrimposta all'importazione.
Il trattamento di cui al precedente comma e' limitato alle materie,
ai prodotti ed ai macchinari effettivamente impiegati nei lavori.
Le esenzioni di cui sopra sono concesse, altresi', per i materiali
ed oggetti di dotazione e di ricambio destinati a navi di nuova
costruzione e a navi in esercizio.
Sono esclusi dall'agevolazione prevista dal primo comma gli
apparati motori completi di propulsione di potenza normale non
superiore a 250 cavalli asse, quelli, con un numero di giri superiore
a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500
cavalli asse e quelli a scoppio.
Le materie, i prodotti ed i macchinari finiti di cui ai commi
precedenti, provenienti dall'estero, sono assimilati a quelli di
produzione nazionale e sono ammessi, ai sensi del successivo articolo
2, al trattamento di cui fruiscono questi ultimi, quando siano
nazionalizzati mediante il pagamento di tutti i diritti doganali
vigenti, dell'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno
1940, n. 762 e successive modificazioni e di ogni altra imposta
all'importazione.
I combustibili ed i lubrificanti occorrenti per tutte le prove
degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati
su navi di nuova costruzione o in esercizio, sono ammessi
all'esenzione dal dazio, nonche' dall'imposta di fabbricazione e
dalla corrispondente sovrimposta di confine.
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