Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 967 del 26/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1965 n. 205)
Nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Regolamento della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964.
Nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Regolamento della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per attuare le iniziative e gli interventi di cui al sottoindicati
articoli della legge 2 giugno 1961, n. 454, le autorizzazioni di
spesa ivi previste, per l'esercizio finanziario 1965, sono aumentate
nelle seguenti misure:
Milioni
di lire
Art. 5. - Ricerche di mercato . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Art. 7. - Attivita' dimostrativa ed assistenza tecnica. . . . . 500
Art. 8. - Contributi per opere di miglioramento fondiario . . 9.000
Art. 13. - Contributi per opere di miglioramento in montagna. 4.500
Art. 14. - Miglioramento delle produzioni pregiate. . . . . . 1.000
Art. 15. - Difesa delle piante dalle cause nemiche. . . . . . . 200
Art. 18. - IV comma: Contributi per la meccanizzazione. . . . 5.000
Art. 19. - Credito di conduzione. . . . . . . . . . . . . . . 3.500
Art. 20. - Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi
ed interventi per lo sviluppo della cooperazione:
primo comma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000
quinto comma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Art. 21. - Organizzazione ed attrezzature di mercato. . . . . 3.500
Art. 22. - Irrigazione e bonifica . . . . . . . . . . . . . . 3.000
Art. 23. - Opere pubbliche di bonifica montana. . . . . . . . 3.000
Art. 27. - Sviluppo e consolidamento della proprieta' contadina:
primo capoverso del primo comma . . . . . . . . . . . . . . 2.500
secondo capoverso del primo comma . . . . . . . . . . . . . . 400
I limiti d'impegno previsti dall'articolo 9, quarto comma e
dall'art. 16, primo comma, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n.
454, sono aumentati per l'esercizio 1965, rispettivamente, di lire
600 milioni e di lire 300 milioni.
E' altresi' aumentata di lire 600 milioni l'autorizzazione di spesa
per oneri di carattere generale di cui all'articolo 41 della legge
citata.
A favore del fondo di rotazione, istituito con la legge 8 agosto
1957, n. 777, e' autorizzata l'ulteriore anticipazione di lire 6.000
milioni.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
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1975
1976
1977
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