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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai titolari di pensione a carico delle Gestioni marittime e
speciali amministrate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara
e' concessa una mensilita' straordinaria di pensione dell'importo
spettante alla data del 1 giugno 1965.