Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 976 del 26/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1965 n. 206)
Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.
Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le parole "sede stabile" di cui al titolo della legge 9 febbraio
1963, n. 59, si riferiscono semplicemente alla indicazione e
precisazione della localita' in cui il produttore diretto agricolo
intenda effettuare la vendita e non comportano per lo stesso
obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e
simili stabilmente fissati al suolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI
- FERRARI AGGRADI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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