Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 98 del 16/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1965 n. 60)
Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  titolo  di  abilitazione  all'insegnamento  di  cui  al primo e
secondo  comma  della  legge 13 luglio 1954, numero 542, ottenuto con
votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non
congiunto   a  laurea,  tra  i  titoli  prescritti  dal  primo  comma
dell'articolo  11  della  legge  28  luglio  1961,  n.  831,  ai fini
dell'assunzione  nei  ruoli  ordinari  dei  professori di istituti di
istruzione   secondaria  prevista  dallo  stesso  articolo;  per  gli
insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici
e  razziali,  di  cui  al  quarto  comma del medesimo articolo 11, e'
richiesta l'abilitazione comunque conseguita anche se non congiunta a
laurea.
 
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