Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1 del 22/01/1966 (Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1966 n. 20)
Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'aggiornamento  delle  liste elettorali si effettua a mezzo di due
revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal
titolo  II  della  legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di
coloro   che   hanno  compiuto  o  compiano  il  21°  anno  di  eta',
rispettivamente,  dal  1  gennaio  al  30 giugno e dal 1 luglio al 31
dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui.
  all'articolo 3 della legge citata.
  Le  variazioni  apportate  alle  liste  elettorali  hanno  effetto,
rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022