Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1034 del 15/11/1966 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1966 n. 308)
Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ivi
comprese quelle inerenti alla pubblicazione degli atti, relazioni ed
altri elaborati, al conferimento di incarichi di studio e di
accertamento tecnico, all'effettuazione di indagini ritenute
opportune ivi compresa l'audizione degli interessati, al pagamento di
gettoni di presenza, di indennita' e rimborsi per le missioni
effettuate dai suoi componenti e dal segretario all'interno o
all'estero, nonche' quelle per ospitare studiosi estranei al Comitato
stesso, per l'acquisto di pubblicazioni, attrezzature, prelievo
campioni e quant'altro occorrente per l'adempimento dei suoi compiti
istituzionali stabiliti dall'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e' autorizzata per
l'esercizio finanziario 1966 la spesa di lire 160 milioni e, per
ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1969, la spesa di lire 50
milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
A modifica del disposto del penultimo comma del decreto
ministeriale 7 gennaio 1964 (Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1964, n.
94), si stabilisce che ai componenti il Comitato, nonche' al
segretario di esso, e' dovuto un gettone di presenza di lire 5.000
per la partecipazione a ciascuna adunanza. Tali componenti sono
equiparati, agli effetti del trattamento di missione, ai funzionari
statali aventi la qualifica di ispettore generale: il presidente e il
vice presidente sono equiparati, a tali effetti, ai funzionari
statali con qualifica di direttore generale.
Ai componenti appartenenti all'Amministrazione dello Stato, in
servizio effettivo od a riposo spetta l'indennita' competente al
grado acquisito.
Al pagamento dei gettoni di presenza, indennita' ed altre spese
inerenti al funzionamento del Comitato durante l'anno 1965 e
nell'ulteriore periodo antecedente l'entrata in vigore della presente
legge si provvede a carico dello stanziamento previsto per
l'esercizio finanziario 1966 dal primo comma del presente articolo.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
