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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica
di un contributo straordinario di lire 900.000.000 per fronteggiare
le maggiori spese sostenute nell'esecuzione del X censimento della
popolazione e del IV censimento dell'industria e del commercio.