Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1111 del 13/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1966 n. 325)
Norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  posti  di  capitano  e  di  tenente  in  servizio permanente del
servizio  sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Esercito, del corpo
sanitario  (ruolo  medici)  della Marina e del Corpo sanitario (ruolo
ufficiali medici) dell'Aeronautica, stabiliti, rispettivamente, nelle
tabelle  1,  2  e  3  annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive  modificazioni, sono resi cumulativi in unico organico per
ciascuna forza armata.
  Sono  resi  parimenti  cumulativi  in  unico  organico  i  posti di
capitano  e  di  tenente  del ruolo degli ufficiali medici di polizia
stabiliti  nella tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n.
1366.
  I  tenenti  frequentano  dopo  la  nomina in servizio permanente un
corso  applicativo  della  durata  di  sei  mesi,  superato  il quale
conseguono   la   promozione   a  capitano  con  anzianita'  assoluta
corrispondente  alla data di approvazione della graduatoria del corso
e  con anzianita' relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria
stessa.
  I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel
ruolo  di  complemento  e  destinati ad organi del proprio servizio o
Corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo
non inferiore ad un mese.
  I  tenenti  medici di polizia che non superino il corso applicativo
sono   restituiti  alla  forza  armata  di  provenienza  e  nei  loro
confronti,  ai  fini  del  completamento  degli  obblighi di leva, si
applica la disposizione di cm al precedente comma.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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