Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1111 del 13/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1966 n. 325)
Norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I posti di capitano e di tenente in servizio permanente del
servizio sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Esercito, del corpo
sanitario (ruolo medici) della Marina e del Corpo sanitario (ruolo
ufficiali medici) dell'Aeronautica, stabiliti, rispettivamente, nelle
tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, sono resi cumulativi in unico organico per
ciascuna forza armata.
Sono resi parimenti cumulativi in unico organico i posti di
capitano e di tenente del ruolo degli ufficiali medici di polizia
stabiliti nella tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n.
1366.
I tenenti frequentano dopo la nomina in servizio permanente un
corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale
conseguono la promozione a capitano con anzianita' assoluta
corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso
e con anzianita' relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria
stessa.
I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel
ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o
Corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo
non inferiore ad un mese.
I tenenti medici di polizia che non superino il corso applicativo
sono restituiti alla forza armata di provenienza e nei loro
confronti, ai fini del completamento degli obblighi di leva, si
applica la disposizione di cm al precedente comma.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
