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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' sostituito dal
seguente:
"Non sono ammesse le corrispondenze postali e telegrafiche che
possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, recare danno
alle persone o alle cose, che siano contrarie al buon costume, che
siano atte ad agevolare o occultare la consumazione di un reato o che
costituiscano esse stesse un reato, anche se punibile a querela,
istanza o richiesta.
Non sono ammesse altresi' le corrispondenze postali e telegrafiche
contenenti parole ingiuriose o scurrili o frasi denigratorie, tanto
se rivolte al destinatario quanto se riferite ad altri.
Salvo quanto disposto dal successivo settimo comma, l'ufficio
postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle
vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o nell'involucro
delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui ai
precedenti commi, invia la corrispondenza stessa al Pretore
chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della corrispondenza
medesima. La stessa norma si applica alle corrispondenze telegrafiche
ed alle altre corrispondenze di cui al settimo comma nelle quali si
riscontrino gli elementi di cui al primo comma.
Il Pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide
entro ventiquattro ore con decreto motivato se la corrispondenza
debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e
sempre che le circostanze lo consiglino.
Il decreto del Pretore deve essere notificato nello stesso giorno
dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al
mittente che sia stato identificato.
Avverso il decreto del Pretore il mittente puo' pro porre reclamo
al Tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito
il Pubblico ministero e previe le deduzioni scritte dell'ufficio
postale o telegrafico.
Il mittente di un telegramma nel quale si riscontrino gli elementi
di cui al secondo comma deve essere Invitato ad eliminare le
espressioni non ammesse. Analogo invito deve essere rivolto ai
mittenti di corrispondenze presentate allo sportello quando sui loro
involucri o nel loro contenuto, se trattasi di corrispondenze aperte
che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica,
l'ufficio postale riscontri gli elementi di cui al secondo comma.
In caso di rifiuto ad ottemperare all'invito, si applicano le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE